IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni; Visto il decreto rettorale 16 ottobre 1989 (Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1989, recante l'istituzione della facolta' di farmacia presso questo Ateneo con i corsi di laurea in "farmacia" e "chimica e tecnologie farmaceutiche"; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo ai corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle Universita'; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Reggio Calabria; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 luglio 1991; Riconosciuta la particolare urgente necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: FACOLTA' DI FARMACIA Articolo unico Dopo l'art. 320 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in "farmacia" e "chimica e tecnologie farmaceutiche": Art. 321. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche. Art. 322. - I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 323. - La durata del corso degli studi per la laurea in "farmacia" e' di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato e' non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria. Per realizzare una migliore professionalita' del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attivita' farmaceutiche. Gli orientamenti previsti sono tre e precisamente: farmaceutico, farmacologico, biochimico-clinico. Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Sono insegnamenti fondamentali comuni: 1) fisica; 2) istituzioni di matematica (a); 3) chimica generale ed inorganica; 4) botanica farmaceutica; 5) biologia generale (b); 6) anatomia umana; 7) fisiologia generale; 8) chimica organica; 9) chimica analitica (semestrale) (c); 10) analisi dei medicinali I (semestrale); 11) microbiologia (semestrale); 12) chimica biologica (d); 13) patologia generale (e); 14) farmacologia e farmacognosia I (f); 15) chimica farmaceutica e tossicologica I; 16) analisi dei medicinali II; 17) farmacologia e farmacognosia II (g); 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; 19) analisi dei medicinali III; 20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I; 21) disciplina fondamentale di orientamento; 22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II; 23) farmacologia e farmacognosia III (h); 24) igiene (semestrale) (i); 25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato. ------------- (a) Con elementi di statistica ed informatica. (b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale. (c) Per la facolta' di farmacia. (d) Biochimica generale ed applicata (medica). (e) Con elementi di terminologia medica. (f) Farmacognosia. (g) Farmacologia e farmacoterapia. (h) Tossicologia. (i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva. Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopraindicati sono: 1) Orientamento farmaceutico. Insegnamento fondamentale, annuale: complementi di chimica farmaceutica. Discipline semestrali a scelta dello studente: chimica biofarmaceutica; chimica dei composti eterociclici; chimica dei recettori; chimica tossicologica; metodologie speciali in analisi; farmaceutica. 2) Orientamento farmacologico: Insegnamento fondamentale, annuale: farmacologia applicata. Discipline semestrali a scelta dello studente: chemioterapia; storia della farmacia; biochimica sistematica umana; neuropsicofarmacologia; farmacologia molecolare. 3) Orientamento biochimico-clinico: Insegnamento fondamentale, annuale: biochimica applicata. Discipline semestrali a scelta dello studente: analisi biochimico-cliniche; enzimologia; biochimica clinica; ematologia; microbiologia applicata. Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno. Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e la facolta' possono deliberare di attivare uno o piu' orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o piu' discipline semestrali. Lo studente, scelto l'orientamento, e' tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento. Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di piu' insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Art. 324. - Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facolta' stabiliscono il piano di studi, indicando le norme di propedeuticita' per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti. Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico. Art. 325. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed avere effettuato il tirocinio pratico. Lo studente, inoltre, sara' tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sara' regolarmente verbalizzato da una commissione che potra' comprendere il lettore di lingua attribuito alla facolta' di farmacia. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facolta'. Per la tesi sperimentale e' obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facolta'. Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Art. 326. - La durata del corso degli studi per la laurea in "chimica e tecnologia farmaceutiche" e' di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio. L'ammissione al quarto anno potra' avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. E' previsto un periodo di tirocinio pratico post- lauream. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato e' non inferiore a trenta e non superiore a trentadue. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria. Per realizzare una migliore professionalita' del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attivita' industriali farmaceutiche. Gli orientamenti previsti sono due e precisamente: scienza e sviluppo del farmaco, fitofarmaceutico. Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Sono insegnamenti fondamentali comuni: Triennio: 1) matematica; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) biologia generale (a); 5) anatomia umana; 6) microbiologia (semestrale); 7) chimica organica I; 8) chimica fisica; 9) chimica analitica (semestrale) (b); 10) analisi dei medicinali (semestrale); 11) chimica biologica (c); 12) fisiologia generale; 13) farmacologia e farmacognosia I (d); 14) chimica organica II; 15) metodi fisici in chimica organica; 16) biochimica applicata; 17) analisi dei farmaci I; 18) chimica farmaceutica e tossicologica I; 19) patologia generale (semestrale) (e). Biennio: 20) chimica degli alimenti (semestrale); 21) farmacologia e farmacognosia II (f); 22) chimica farmaceutica e tossicologica II; 23) analisi dei farmaci II; 24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche; 25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) (g); 26) disciplina fondamentale di orientamento; 27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 28) chimica farmaceutica applicata; 29) impianti dell'industria farmaceutica; 30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato. -------------- (a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale. (b) Per la facolta' di farmacia. (c) Biochimica generale ed applicata (medica). (d) Farmacognosia. (e) Con elementi di terminologia medica. (f) Farmacologia e farmacoterapia. (g) Tossicologia. Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopraindicati sono: 1) Orientamento scienza e sviluppo del farmaco: Insegnamento fondamentale, annuale: chimica farmaceutica e tossicologica III. Discipline semestrali a scelta dello studente: chimica biofarmaceutica; chimica organica superiore; progettazione e sintesi di farmaci; complementi di chimica tossicologica; metodologie avanzate in chimica farmaceutica; microbiologia industriale farmaceutica; basi molecolari dell'attivita' dei farmaci. 2) Orientamento fitofarmaceutico: Insegnamento fondamentale, annuale: botanica farmaceutica. Discipline semestrali a scelta dello studente: fisiologia vegetale; fitofarmacia; fitochimica; fitoterapia; tossicologia applicata. Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno. Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e la facolta' possono deliberare di attivare uno o piu' orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o piu' discipline semestrali. Lo studente, scelto l'orientamento, e' tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento. Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di piu' insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Art. 327. - Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facolta' stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticita' per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti. Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facolta' e previsto dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988. Art. 328. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto. Lo studente, inoltre, sara' tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sara' regolarmente verbalizzato da una commissione che potra' comprendere il lettore di lingua attribuito alla facolta' di farmacia. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facolta'. Lo studente deve iniziare l'attivita' di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico presumibilmente afferente alla facolta'. Il tirocinio pratico professionale di sei mesi avviene dopo la laurea e puo' aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Puo' essere anche effettuato per meta' tempo in farmacia e per l'altra meta' presso un'industria farmaceutica autorizzata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 30 luglio 1991 Il rettore: PIETROPAOLO